Associazione “Aiuta un Amico” ONLUS

diamo visibilità e sostegno a chi vive nel mondo della disabilità

Statuto

Associazione
“Aiuta Un Amico”ONLUS

null
ATTO COSTITUTIVO
RACCOLTA DI FONDI DA DEVOLVERE
A TITOLO DI BENEFICENZA
A FAVORE
DI SOGGETTI IN SITUAZIONI DI HANDICAP GRAVE

ART. 1
Denominazione e sede

Associazione per la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza a favore di soggetti portatori di handicap gravi.
Tale organizzazione non lucrativa di utilità sociale viene denominata:

Associazione “Aiuta Un Amico”

L’Associazione ha la sede legale in Senigallia

ART. 2
Finalità

L’Associazione “Aiuta un amico” , in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale si prefigge lo svolgimento di attività previste dai settori elencati dall’art. 10 (comma 1 – lettera A) del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 ed in particolare il settore 3; ovvero:
a) la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza ( punto n. 3 – art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 1997); in particolare tutte le iniziative inerenti la beneficenza saranno indirizzate a soggetti in grave situazione di handicap che per comprovati motivi non possano sostenere economicamente il peso della disabilità e di tutto ciò che ne consegue.
L’Associazione , in quanto organizzazione non lucrativa di utilità sociale si prefigge inoltre:
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONILUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART. 3
Membri dell’Associazione

L’Associazione si compone all’atto della sua costituzione di:
a) un Presidente Effettivo
Il Presidente effettivo:
• ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
• sovrintende all’attuazione dell’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione e presiede le riunioni;
Il Presidente Effettivo, nell’esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni ed avvalersi temporaneamente dell’opera dell’Esecutivo dei Soci.

b) un Presidente Onorario
c) tre Soci:

ART. 4
Obiettivi e destinazione dei fondi
Obiettivo dell’Associazione è quello di individuare e indicare annualmente il soggetto e/o i soggetti beneficiari delle somme via via raccolte, indicando in una relazione annuale, allegata al consuntivo, la tipologia e le modalità degli aiuti elargiti sotto forma di beneficenza a coloro che sono nell’impossibilità di provvedere dal punto di vista economico a se stessi per quanto concerne le attrezzature, le spese sanitarie e quant’altro.
• Possono usufruire dei contributi economici raccolti dall’Associazione i soggetti portatori di gravi handicap esterni all’Associazione, le cui necessità rispondano totalmente o in parte ai requisiti previsti dagli obiettivi specifici contenuti nell’atto costitutivo.
• Possono usufruire dei contributi economici anche i membri dell’Associazione; purché portatori di gravi handicap, le cui necessità rispondano totalmente o in parte ai requisiti previsti dagli obiettivi specifici contenuti nell’atto costitutivo.

I fondi raccolti dall’Associazione saranno in parte o totalmente impiegati ogni anno per far fronte, sotto il profilo economico, alle necessità delle famiglie dei disabili e/o dai disabili stessi individuati dall’Esecutivo dei Soci. Tali necessità vengono riassunte di seguito in punti specifici:
A) necessità di sostenere spese per cicli di terapie a domicilio e/o ospedaliere in centri specializzati per la riabilitazione fisica sia in Italia che all’estero, qualora non sovvenzionate dal Servizio Sanitario Nazionale;
B) necessità di sostenere spese per realizzare un ambiente abitabile automatizzato e senza barriere architettoniche, in cui il disabile possa vivere con la maggiore autonomia possibile;
C) necessità di sostenere spese per l’acquisto o l’adeguamento di un automezzo speciale per il trasporto e/o di sistemi tecnologicamente avanzati per muoversi nell’ambiente superando le barriere architettoniche esistenti;
D) necessità di disporre di somme necessarie alla retribuzione parziale o totale di operatori sanitari a titolo privato o di un assistente personale di supporto alla famiglia del disabile per brevi o lunghi periodi;
E) necessità di sostenere spese per interventi neurochirurgici migliorativi della situazione fisica, ivi compresi i trasporti e la sistemazione logistica dei familiari, qualora non sovvenzionati dal Servizio Sanitario Nazionale;
F) necessità di sostenere spese per l’assistenza domiciliare continuata, qualora il disabile non avesse neppure il supporto della famiglia.

ART. 5
Organizzazione interna all’Associazione

Alla pianificazione di tutte le attività dell’Associazione è preposto l’Esecutivo dei Soci, coordinato dal Presidente Effettivo e del quale fanno parte all’atto della costituzione: Il Presidente Onorario, il Presidente Effettivo e tre Soci .

L’Esecutivo dei Soci viene eletto dall’Assemblea dei soci a partire dal primo anno di costituzione durante la riunione finale di consuntivo;
Le sue funzioni sono:
• riunirsi con cadenza semestrale per fare il punto della situazione dell’associazione
• riunirsi in una seduta a fine d’anno per redigere e discutere un consuntivo
• determinare ogni anno l’ammontare della quota associativa
• segnalare ogni anno i casi specifici a cui devolvere somme di denaro in beneficenza
• deliberare in merito alle somme specifiche da devolvere per ogni singolo caso segnalato

ART. 6
Soci dell’Associazione

 La partecipazione all’Associazione é aperta a tutti coloro che abbiano interesse al conseguimento degli scopi statutari e che ne formalizzino l’iscrizione con un contributo annuale (quota associativa);
 Diventano soci tutti coloro: persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che, condividano gli scopi e contribuiscano con sottoscrizioni e/o donazioni alle finalità dell’Associazione medesima;
 Ogni socio é tenuto a prestare la propria collaborazione per il conseguimento degli obiettivi dell’Associazione;
 I soci possono recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta e/o non versando l’anno successivo la quota associativa;
 La qualità di socio, qualora se ne presentasse la necessità, viene revocata dall’Esecutivo:per decesso, dimissioni, o motivata esclusione.

ART. 7
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione é formato:

 Dalle quote associative versate annualmente dai soci;
 Dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può liberamente versare;
 Da contributi volontari, da donazioni, da legati o da altre liberalità disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell’Associazione e da contributi di Istituti, Enti, Comuni, Province, Regioni e Stato.

Il Presidente Effettivo provvede ad attivare un conto corrente bancario ed un conto corrente postale, sui quali potranno essere effettuati i versamenti. Lo stesso Presidente in qualità di tesoriere provvede ad amministrare il patrimonio e a renderne conto (bilancio o rendiconto) ai Membri dell’Esecutivo a cadenza annuale.